Titolo III
Art. 73
74 / 85In vigore dal 14 feb 1934
Nei casi di cui all' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il Direttorio del Sindacato, prima di ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, può adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.
Qualora la necessità urgente della prosecuzione del giudizio o altre esigenze lo richiedano, il Direttorio può permettere che gli atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta particolareggiata del nuovo procuratore od avvocato, il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Direttorio non appena ne sia richiesto.
Il procuratore o l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti può essere autorizzato dal Direttorio a farsi rilasciare dagli Uffici del Sindacato, a spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonché la copia integrale di quei documenti che, a giudizio insindacabile del Segretario del Sindacato, occorressero ai fini della valutazione dell'opera professionale prestata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-73