Art. 72
Titolo III

Art. 72

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In vigore dal 14 feb 1934
Per essere ammessi al giuramento di cui agli del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorità giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un certificato del Segretario de Sindacato, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti. L'autorità giudiziaria dà immediatamente comunicazione della prestazione del giuramento a Segretario del Sindacato competente.
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