Art. 68
Capo V

Art. 68

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In vigore dal 14 feb 1934
Oltre i casi indicati nei commi secondo e terzo dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ha facoltà di ricorrere alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso qualsiasi decisione della Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, che non sia stata impugnata dalle altre parti interessate oppure sia stata impugnata per motivi diversi da quelli che il procuratore generale intende dedurre. Il ricorso preveduto nel precedente comma deve essere proposto e notificato agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all', comma terzo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Tale termine, è computato dal giorno dell'ultima notificazione alle parti interessate della decisione della Commissione centrale. Nel rimanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli del presente decreto.
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