Art. 65
Capo IV

Art. 65

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In vigore dal 14 feb 1934
Nei procedimenti che si svolgono davanti alla Commissione centrale nei casi di cui agli , comma secondo, 51, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente decreto interviene alla seduta il pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
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