Art. 63
Capo IV

Art. 63

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In vigore dal 24 feb 1972
Nel giorno stabilito il commissario incaricato riferisce sul ricorso. Quindi il professionista interessato è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il pubblico ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni. La decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza dell'incolpato e del difensore. Il pubblico ministero assiste alla decisione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473 del codice di procedura penale. È in facoltà della Commissione centrale di procedere, su richiesta delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 17 febbraio 1972 n. 27 (in G.U. 1ª s.s. 23/02/1972 n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nella parte in cui dispone che il pubblico ministero assiste alla decisione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-63