Capo IV
Art. 61
57 / 85In vigore dal 14 feb 1934
Durante il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e si esibire documenti.
Uguale facoltà compete al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Il presidente della Commissione centrale nomina quindi il relatore fra i componenti della Commissione e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso.
La discussione del ricorso non può avere luogo prima di dieci giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma dell'articolo precedente.
Del provvedimento con cui è stata fissata la seduta è data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con indicazione del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-61