Capo II
Art. 54
38 / 85In vigore dal 14 feb 1934
La cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Direttorio, quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli altri raggiungono il numero prescritto per decidere.
Prima di decidere il Direttorio comunica l'atto di ricusazione alle altre parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione e procede alle indagini che reputi occorrenti.
Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-54