Art. 50
Capo II

Art. 50

34 / 85
In vigore dal 14 feb 1934
Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore è ammesso ad esporre le sue deduzioni. L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda. Qualora l'incolpato non si presenti nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-50