Capo II
Art. 50
34 / 85In vigore dal 14 feb 1934
Nella seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati i testimoni e il difensore è ammesso ad esporre le sue deduzioni.
L'incolpato ha per ultimo la parola, se la domanda. Qualora l'incolpato non si presenti nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-50