Art. 49
Capo II

Art. 49

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In vigore dal 14 feb 1934
L'incolpato ed il pubblico ministero, qualora inducano testimoni a termini del n. 5 del precedente articolo, debbono esporre sommariamente le circostanze sulle quali intendono che i testimoni siano esaminati. Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, ordina la citazione dei testimoni indicati. Qualora non sia possibile provvedere tempestivamente per la citazione dei testimoni indicati, il Presidente ordina il rinvio del giudizio ad altra prossima seduta, dandone immediatamente comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero ed ai testimoni già citati.
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