Capo II
Art. 47
31 / 85In vigore dal 14 feb 1934
Il Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, deve dare immediata comunicazione all'interessato ed al pubblico ministero dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati a termini dell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato.
Lo stesso Presidente, o un componente del Direttorio da lui delegato, raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa necessari ai fini del procedimento nonché le deduzioni che gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede ad ogni altra indagine.
Il Presidente nomina poi il relatore tra i componenti del Direttorio, e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione dell'incolpato, con l'osservanza del termine prescritto nell' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
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