Art. 44
Titolo IICapo I

Art. 44

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In vigore dal 14 feb 1934
Le deliberazioni della Commissione centrale e quelle dei Direttorii sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-44