Art. 43
Titolo IICapo I

Art. 43

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In vigore dal 14 feb 1934
Per la validità delle deliberazioni della Commissione centrale è necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni nelle materie di competenza dei Direttorii dei Sindacati a termini del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è necessario l'intervento di non meno della metà del numero complessivo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
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