Art. 41
Capo IV

Art. 41

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In vigore dal 14 feb 1934
Per i trasferimenti preveduti negli del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la domanda deve essere corredata di un certificato del Segretario del Sindacato, Presidente del Direttorio, della circoscrizione a cui l'interessato appartiene, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento.
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