Art. 35
Capo IV

Art. 35

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In vigore dal 14 feb 1934
Le domande per l'iscrizione negli albi, oltre ad essere corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge, devono essere sottoscritte dagli aspiranti e contenere ìelenco di tutti i documenti allegati. Nelle domande per l'iscrizione in un albo di avvocati o in un albo di procuratori gli aspiranti debbono dichiarare, sul loro onore, che non si trovano in alcuno dei casi d'incompatibilità stabiliti dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. Alle domande medesime deve essere allegata anche la quietanza del pagamento della tassa per le Opere di assistenza scolastica universitaria a termini dell'art. 190 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
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