Art. 24
Capo II

Art. 24

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In vigore dal 14 feb 1934
Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario. Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la Commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-24