Art. 19
Capo II

Art. 19

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In vigore dal 14 feb 1934
I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione che sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un Regio notaio o autenticata dall'autorità comunale e legalizzata dall'autorità prefettizia.
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