Art. 18
Capo II

Art. 18

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In vigore dal 22 lug 2003
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1988, N. 242. Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del Primo Presidente della Corte d'appello, al Presidente della Commissione esaminatrice nel giorno stabilito per la prova stessa. Il presidente della Commissione ne dà lettura dopo avere fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli. Nell'ipotesi di cui all' del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano, quanto all'ordine delle prove ed alla scelta dei temi, le disposizioni dell', commi primo e secondo, del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2003, n. 180, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilita', [...] nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione esaminatrice".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37#art-18