Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 gen 1934
Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DE FRANCISCI. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 342, foglio 173. - MANCINI.
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