Art. 2
In vigore dal 1 gen 1934
Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 173. - MANCINI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-rd-2