Art. 85
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo II

Art. 85

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In vigore dal 1 gen 1934
L'istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-85