Art. 84
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo II

Art. 84

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In vigore dal 1 gen 1934
Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione. L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione. La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-84