Art. 83
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo II

Art. 83

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In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno circolare contiene: 1° la denominazione di «assegno circolare» inserita nel contesto del titolo; 2° la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare è emesso; 5° la sottoscrizione dell'istituto emittente. Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-83