Art. 78
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo XI

Art. 78

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In vigore dal 1 gen 1934
La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale. Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-78