Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo X
Art. 76
93 / 126In vigore dal 1 gen 1934
L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-76