Art. 73
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo IX

Art. 73

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In vigore dal 1 gen 1934
Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola «non trasferibile» non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-73