Art. 70
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo IX

Art. 70

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In vigore dal 1 gen 1934
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-70