Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo VI
Art. 64
81 / 126In vigore dal 1 gen 1934
Il protesto, ai sensi dell', può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-64