Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo VI
Art. 60
77 / 126In vigore dal 1 gen 1934
Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.
Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-60