Art. 60
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo VI

Art. 60

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In vigore dal 1 gen 1934
Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario. Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale. Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-60