Art. 38
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo IV

Art. 38

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In vigore dal 1 gen 1934
Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-38