Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo IV
Art. 36
52 / 126In vigore dal 1 gen 1934
La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-36