Art. 36
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo IV

Art. 36

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In vigore dal 1 gen 1934
La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-36