Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo IV
Art. 33
49 / 126In vigore dal 1 gen 1934
Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-33