Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo III
Art. 30
34 / 126In vigore dal 1 gen 1934
L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell'assegno bancario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-30