Art. 3
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo ICapo I

Art. 3

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In vigore dal 15 lug 1935
L'assegno bancario è tratto su di un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere. L'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-3