Art. 20
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo II

Art. 20

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In vigore dal 1 gen 1934
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario. Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata; 3° trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-20