Art. 13
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo ICapo I

Art. 13

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In vigore dal 1 gen 1934
Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.
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