Art. 122
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo VI

Art. 122

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In vigore dal 1 gen 1934
Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari) dei Banchi di Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giuridico che contengono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-122