Art. 12
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo ICapo I

Art. 12

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In vigore dal 1 gen 1934
Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazione se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola «per assistenza» o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-12