Art. 110
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo III

Art. 110

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In vigore dal 1 gen 1934
La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le dizioni alle quali il pagamento è subordinato. In tal caso l'intera girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante. La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finché non sia dimostrato il suo adempimento.
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