Art. 107
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo II

Art. 107

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In vigore dal 1 gen 1934
All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di emissione, eccetto quella dell'. Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-107