Art. 92
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo II

Art. 92

172 / 237
In vigore dal 23 gen 1934
Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-92