Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Capo III
Art. 76
153 / 237In vigore dal 13 ott 1983
Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago:
a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 12 AGOSTO 1983, N. 371, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 OTTOBRE 1983, N. 546.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-76