Art. 70
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 70

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In vigore dal 23 gen 1934
I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime. Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell', possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali. Al commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli organi consorziali.
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