Art. 62
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 62

64 / 237
In vigore dal 23 gen 1934
Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio Civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell', del piano tecnico delle opere, nonché del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati. Sentito il Consiglio Superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio obbligatorio. Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto è emanato di concerto col Ministro delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-62