Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo I›Capo I
Art. 54
54 / 237In vigore dal 29 apr 2006
Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, può disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale.
IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
L'utente è obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto.
Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto.
Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto è approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell' della presente legge.
Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino a definitivo regolamento dei rapporti tra l'Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.
Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi può essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto è disposto nel comma quarto, quinto e sesto.
Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo, non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-54