Art. 47
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo ICapo I

Art. 47

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In vigore dal 23 gen 1934
Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti. Con le stesse norme e condizioni si può accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-47