Art. 229
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 229

232 / 237
In vigore dal 23 gen 1934
Per gli impianti di cui agli articoli precedenti è accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finché dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuitine agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-229