Art. 228
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 228

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In vigore dal 23 gen 1934
Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti è conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessità per la trasformazione agraria di una o più provincie o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici. La concessione della sovvenzione è subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935. La sovvenzione sarà corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-228