Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici›Titolo V
Art. 223
226 / 237In vigore dal 23 gen 1934
Le contravvenzioni alle disposizioni dell' della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato.
Sono applicabili le disposizioni dell' sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-223