Art. 223
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 223

226 / 237
In vigore dal 23 gen 1934
Le contravvenzioni alle disposizioni dell' della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato. Sono applicabili le disposizioni dell' sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-223