Art. 217
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 217

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In vigore dal 23 gen 1934
Salvo quanto dispone l' della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte: a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione; b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; c) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa; d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili; e) le variazioni nella forma e nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti; f) la ricostruzione, ancorchè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche; g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.
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