Art. 216
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciTitolo V

Art. 216

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In vigore dal 23 gen 1934
È vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche. I mulini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque nel territorio di sua competenza. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell' della presente legge. La determinazione definitiva dell'indennità spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.
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