Art. 210
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettriciCapo II

Art. 210

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In vigore dal 23 gen 1934
Pei ricorsi indicati nell' della presente legge il presidente della Commissione può, nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza. Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775#art-tud-210